Idoneità non agonistica
La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica era regolata dal Decreto del Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983, oggi abrogato dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013.
Il contenuto del suddetto Decreto è poi stato integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015).
Il Decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e le linee guida del Ministro della Salute hanno definito attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno quindi l’obbligo di sottoporsi a visita medica):
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17 giugno 2015, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto 2, ha chiarito che:
- per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate;
- la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).
Oltre a quanto sopra, la predetta Circolare ministeriale ha stabilito che, nell’ambito dell’attività non agonistica, il CONI provvederà (inizialmente entro il termine del 31 ottobre 2015, poi prorogato, dalla Nota integrativa del 28 ottobre 2015, al 31 maggio 2016) sentito il Ministero della salute, ad impartire idonee indicazioni alle federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell’ambito di tali attività:
- i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate (obbligati alla certificazione sanitaria);
- i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;
- i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.
Circolare è stata emanata dal CONI, 10 giugno 2016 – prot. 6897/16
Chi può rilasciare il certificato?
L’art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma dell’art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, di cui all’articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto:
- dai medici specialisti in medicina dello sport *;
- dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, solo per i propri assistiti;
- dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale *.
*N.B. Per le figure di cui ai punti 1- e 3- nella regione Toscana possono rilasciare il certificato a norma della L.R. n. 35/2003 e L.R. 70/2017 solo se operanti in strutture private autorizzate e accreditate (come questo Istituto) o (per i soli medici specialisti in medicina dello sport) in ambulatori di medicina dello sport della ASL. In ogni caso tali visite non possono avvenire presso palestre, società sportive, strutture mobili e i certificati sono validi solo se rilasciati dai soggetti sopra descritti.
Per sottoporsi alla visita da 0 a 90 anni sono necessari i seguenti documenti:
- Documento di identità valido
- Tessera sanitaria di chi fa la visita
- Provetta di urine della mattina a digiuno
I Minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore.
Come si svolge l’attività
Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee guida del Ministero della salute dell’8 agosto 2014, le quali prevedono:
- l’anamnesi basata sulla raccolta delle informazioni sullo stato di salute del soggetto e su eventuali patologie familiari di interesse per il rilascio dell’idoneità, sulla qualità delle attività lavorative e sportive svolte, su alcune abitudini (fumo, assunzione di integratori, alcool…) e sulla conoscenza dei danni derivanti dall’assunzione di sostanze doping
- un esame obiettivo, raccolta dei dati antropometrici (peso e altezza), ascoltazione toracica e misurazione della pressione arteriosa;
- un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
- un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
- un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare
Peraltro i nostri specialisti ormai da oltre 30 anni eseguono per rilasciare questo certificato gli stessi accertamenti previsti per l’idoneità agonistica per lo sport richiesto. Ciò nella convinzione – supportata da studi scientifici – che l’elettrocardiogramma da sforzo sia determinante nell’individuazione di condizioni di rischio cardiovascolari non rilevabili con l’elettrocardiogramma a riposo.
Per gli atleti over 40 (o meglio over 35) l’esecuzione del test da sforzo al cicloergometro è facoltativa.
Se durante la visita il medico ne ravvisi la necessità, sarà richiesta al diretto interessato l’effettuazione presso il nostro Istituto (a norma dell’Atto di indirizzo della L.R. 35/2003) od in un’altra struttura sanitaria accreditata a sua scelta di ulteriori esami clinici, nel rispetto dei protocolli e linee guida esistenti. Per l’idoneità non agonistica non è applicabile la norma del RIGETTO.
Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
L’accesso alla visita avviene o tramite richiesta della Società Sportiva o Ente di Promozione di appartenenza su apposito modulo ovvero in base al disposto della L.R. n. 35/2003 in caso di non appartenenza ad alcun gruppo organizzato compilando una apposita autocertificazione al momento dell’accettazione su modulo disponibile presso l’Istituto.
Per gli atleti disabili è stato allestito un ambulatorio completamente attrezzato per le visite e relative certificazioni di idoneità.
Ritiro del certificato di idoneità non agonistica
Non appena il medico conclude l’iter della visita con il giudizio di idoneità il certificato è consegnato immediatamente all’interessato.
Nel caso l’utente debba effettuare ulteriori accertamenti, il ritiro di certificato e libretto potrà avvenire solo dopo che il medico certificante ha preso visione della documentazione richiesta e ha rilasciato il nulla osta.
Il ritiro può essere fatto dal diretto interessato o da persona da lui delegata per scritto allegando copia del proprio documento di identità valido.
Quindici giorni prima della scadenza del certificato viene inviato all’interessato un SMS di avviso per consentire una agevole programmazione della nuova visita.
NOTA BENE : Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio.